Art. 5.
(Contratto di convivenza dello straniero nello Stato).

      1. Lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno in Italia che intende sottoscrivere un contratto di convivenza deve attenersi a quanto stabilito dall'articolo 116, commi primo e terzo, del codice civile. La sottoscrizione del contratto di convivenza non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
      2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del contratto di convivenza.

 

Pag. 5


      3. Verificata in via anagrafica la sottoscrivibilità del contratto è fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di convivenza entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell'istanza.
      4. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del contratto di convivenza sono esenti da tributo.