1. Lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno in Italia che intende sottoscrivere un contratto di convivenza deve attenersi a quanto stabilito dall'articolo 116, commi primo e terzo, del codice civile. La sottoscrizione del contratto di convivenza non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del contratto di convivenza.